Art. 8
LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684
In vigore dal 1 gen 2007
I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell', lettera c), nonchè eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
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