Art. 10
LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684
In vigore dal 8 gen 1975
Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell', il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, può chiedere in qualunque momento la revisione della convenzione indicata nel secondo comma dello stesso .
La revisione della convenzione può essere chiesta inoltre dalle parti a seguito di modifica dell'elenco delle linee da svolgere, ovvero dei tipi o del numero delle navi da adibire alle linee, nonchè in relazione al compimento di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento delle navi.
Qualora nell'effettuazione della revisione prevista dal presente articolo non sia raggiunto un accordo tra i Ministri stipulanti e la società, si provvede alla definizione della controversia a mezzo di apposito arbitrato previsto dalle convenzioni.
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