Art. 14

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 8 gen 1975
Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.000: a) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge; b) gli atti posti in essere dalle società indicate negli , dalla Società finanziaria marittima (FINMARE) e dall'Istituto per la ricostruzione industriale, riguardanti costruzioni, compravendite, permute, conferimenti e trasferimenti di navi, noleggi, apertura di crediti e finanziamenti, compresi le garanzie e gli aumenti di capitale.
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