Art. 17

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 8 gen 1975
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, è autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle società indicate nell' dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all', relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684 (Art. 17 Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo