Art. 13

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 8 gen 1975
Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi. Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facoltà di procedere ad ispezioni e controlli, nonchè di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario. La vigilanza di cui ai precedenti commi è fatta nell'interesse della società e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo