Art. 6
LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684
In vigore dal 8 gen 1975
I servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle società "Italia" di navigazione per azioni, "Lloyd Triestino" di navigazione per azioni, "Adriatica" di navigazione per azioni vengono annualmente ridotti, con la necessaria gradualità, fino alla loro totale eliminazione, da attuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società finanziaria marittima (FINMARE) presenterà al Ministro per la marina mercantile il programma di trasformazione delle attività delle società dal settore passeggeri agli altri settori indicati nell'. Il programma è approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, anche agli effetti dei successivi , sentito un comitato nominato dallo stesso Ministro per la marina mercantile, composto da rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e delle partecipazioni statali nonchè delle organizzazioni sindacali interessate.
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