Art. 2

LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

In vigore dal 24 lug 1977
L'attività di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell', lettera a), sarà svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite società di navigazione, al cui capitale la Società finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o società a prevalente partecipazione statale, a società private, nazionali od estere. I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell', lettera d), sono svolti da società di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento . La costituzione delle nuove società di navigazione e le eventuali fusioni fra società di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attività indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.
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