Art. 23
LEGGE 12 agosto 1974, n. 370
In vigore dal 8 set 1974
(Indennità di automezzo e di motomezzo)
La misura delle indennità di cui agli della legge 21 dicembre 1972, n. 819, è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.
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