Art. 23

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Indennità di automezzo e di motomezzo) La misura delle indennità di cui agli della legge 21 dicembre 1972, n. 819, è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo