Art. 20
LEGGE 12 agosto 1974, n. 370
In vigore dal 8 set 1974
(Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore)
Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorchè pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.
Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
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