Art. 16

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Servizio pagamento pensioni INPS) Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte della amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo è tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti. Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate. In difetto delle disponibilità di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, è dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione. Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
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