Art. 12
LEGGE 12 agosto 1974, n. 370
In vigore dal 8 set 1974
(Compenso ai prestatori d'opera autonomi)
L'articolo 136 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
"Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro".
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