Art. 5

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti) La validità delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è prorogata fino al 31 dicembre 1975. Entro la stessa data possono essere operati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro e sentito il consiglio di amministrazione, trasferimenti di posti dalla qualifica iniziale delle tabelle XV e XVI alla qualifica iniziale delle tabelle XII e XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, fermo restando il limite complessivo della relativa spesa. I posti recati in aumento nelle tabelle XII e XIII per effetto del trasferimento previsto dal presente articolo non possono essere conferiti fino a quando nelle tabelle XV e XVI non sarà stato riassorbito il soprannumero eventualmente derivante dall'applicazione del precedente comma. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 29 novembre 1973, n. 809, si applicano anche alla tabella XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, nei confronti degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 1 marzo 1965, n. 1544, per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella predetta, e dei concorsi da bandire con successivi decreti. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell' della legge 27 ottobre 1973, n. 674, i posti disponibili nella tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere conferiti, dopo esaurita la graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio (ex tabella M) bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/118.
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