Art. 1

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico) Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente: "Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonchè ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo