Art. 2

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Reperibilità) Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio. Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione. Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille. Tale compenso, nonchè quelli previsti dagli articoli 19, 26, 35, 39 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell' della legge 16 novembre 1973, n. 728. L'indennità prevista dal predetto articolo 26 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve tuttavia essere ridotta nel caso in cui il trattamento economico complessivo del reggente superi quello iniziale di un direttore del gruppo cui appartiene l'ufficio e fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza. Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1979.
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