Art. 18

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Conferimento di posti ad idonei) L'ultimo comma dell' della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente: "Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all' della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso , non oltre la metà dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 agosto 1974, n. 370 (Art. 18 Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.) — Testo vigente | Portale Normativo