Art. 24

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

In vigore dal 8 set 1974
(Onere finanziario e copertura) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 402 milioni per il 1973 e in lire 1.503 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 133 milioni per il 1974, si farà fronte: quanto a complessive lire 1.905 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974; quanto a lire 133 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1974 LEONE RUMOR - TOGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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