Art. 7

LEGGE 16 luglio 1974, n. 329

In vigore dal 7 lug 1976
Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dai seguenti: "Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri. È fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari. Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli della stessa legge . La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice..."".
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LEGGE 16 luglio 1974, n. 329 (Art. 7 Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.) — Testo vigente | Portale Normativo