Art. 5

LEGGE 16 luglio 1974, n. 329

In vigore dal 27 ago 1974
L'articolo 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente: "Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento".
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