Art. 2

LEGGE 16 luglio 1974, n. 329

In vigore dal 27 ago 1974
L'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente: "Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza. I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, debbono avere una lunghezza non superiore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni".
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