Art. 4
LEGGE 16 luglio 1974, n. 329
In vigore dal 27 ago 1974
L'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
"Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbiche consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.
Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione".
Storico versioni
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