Art. 9

LEGGE 16 luglio 1974, n. 329

In vigore dal 27 ago 1974
Il primo comma dell'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente: "La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza".
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