Art. 3

LEGGE 16 luglio 1974, n. 329

In vigore dal 27 ago 1974
L'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente: "Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66. È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34. Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice. È consentita una tolleranza di: 1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; 1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri; 2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; 2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri. Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell' non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra. La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore".
Storico versioni

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