Accordo

Art. 4

Servizi pubblici

In vigore dal 24 ago 1974
. Servizi pubblici Le competenti autorità italiane faranno in modo di assicurare che l'Istituto sia fornito dei necessari servizi pubblici. Ove il gas, l'elettricità, l'acqua o gli altri servizi siano forniti dai competenti servizi pubblici italiani, o da enti da essi controllati, l'Istituto beneficerà di tariffe che non saranno superiori a quelle applicate ad università o ad istituti scientifici situati nella zona di Milano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo