Accordo

Art. 2

Disposizioni e giurisdizione applicabili all'istituto

In vigore dal 24 ago 1974
. Disposizioni e giurisdizione applicabili all'istituto Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede ad eccezione dei rapporti giuridici disciplinati dalle norme dell'Istituto, quali sono definite nell' della convenzione. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, i rapporti giuridici regolati dalle norme dell'Istituto quali sono definite nell' della convenzione, non sono sottoposti alla giurisdizione italiana, ad eccezione dei casi nei quali l'Istituto abbia espressamente rinunciato a della immunità. I beni dell'Istituto, destinati alla realizzazione dei suoi fini ufficiali, sono esenti da qualsiasi provvedimento di requisizione, espropriazione e sequestro conservativo. Nessun atto di esecuzione forzata potrà aver luogo sui beni essenziali alle attività ufficiali dell'Istituto.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-2

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