Statuto
Art. 27
Emendamenti
In vigore dal 24 ago 1974
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Emendamenti
Il presente statuto può essere emendato conformemente all' (k). Il direttore generale notifica a tutti i membri e al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ogni emendamento apportato al presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-27