Accordo
Art. 1
Personalità giuridica
In vigore dal 24 ago 1974
ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA.
Considerando che l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (l'"Istituto") è stato creato dalla convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (la "convenzione") firmata il 6 ottobre 1971;
Considerando che l' dello statuto dell'Istituto (lo "statuto") prevede che la sede dell'Istituto sia situata nella città di Milano, Repubblica italiana;
Considerando che la città di Milano ha convenuto di fornire per la sede dell'Istituto i locali composti di immobili, cortili e giardini conosciuti sotto il nome di collegio delle Stelline, proprietà della città di Milano; e nel caso in cui l'Istituto avesse a richiedere locali supplementari, la città ha convenuto di fornirne altri nella città della Scienza a Gorgonzola in accordo con l'Istituto (ciascuno dei detti locali o entrambi quando saranno occupati dall'Istituto saranno qui appresso indicati la "sede");
Considerando che il Governo della Repubblica italiana (il "Governo") si è offerto di concedere le facilitazioni, i privilegi e le immunità previste nel presente accordo;
Considerando che l'assemblea generale dell'Istituto, conformemente all' (i) dello statuto, ha approvato il testo del presente accordo;
Il Governo e l'Istituto hanno convenuto quanto segue:
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Personalità giuridica
L'Istituto ha personalità giuridica. Esso ha, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-1