Convenzione
Art. 1
Creazione dell'istituto
In vigore dal 24 ago 1974
CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA.
I Governi contraenti,
Riconoscendo che l'applicazione delle conoscenze scientifiche all'economia moderna è indispensabile per il progresso industriale e per il generale benessere dei popoli dei loro Paesi;
Considerando che la creazione di un Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (qui di seguito chiamato "Istituto"), destinato principalmente ad assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti e a facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica, stimolerà il progresso per un migliore adattamento delle conoscenze scientifiche all'economia moderna;
Considerando che i lavori preparatori per la creazione dell'Istituto sono stati effettuati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e che in data 7 luglio 1970 il Consiglio di tale Organizzazione ha invitato i Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione ad esaminare la possibilità di partecipare all'Istituto;
Considerando che i Governi contraenti hanno convenuto di creare l'Istituto come un ente a composizione mista, intergovernativa e privata, con scopi scientifici e di insegnamento e senza fini di lucro;
Preso atto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha accettato le disposizioni relative ai compiti alla stessa affidati, contenute nella presente convenzione e nell'allegato statuto,
Hanno convenuto quanto segue:
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Creazione dell'istituto
Con la presente convenzione viene costituito l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, come ente a composizione mista intergovernativa e privata, senza fini di lucro, destinato all'insegnamento ed alla scienza, il cui principale scopo è quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-1