Convenzione

Art. 6

Scioglimento

In vigore dal 24 ago 1974
. Scioglimento Nel caso in cui l'Istituto sia messo in liquidazione, le sue attività verranno chiuse da liquidatori, nominati in conformità di quanto è disposto nell' (i) dello statuto. Essi procederanno alla liquidazione degli averi dell'Istituto e all'estinzione delle sue obbligazioni. Tutte le eccedenze saranno ridistribuite fra i Governi contraenti in proporzione al totale delle contribuzioni versate all'Istituto da ciascuno di essi; tali eccedenze verranno esclusivamente adoperate a fini di pubblica utilità; nessuna forma di dividendi o altra qualsiasi somma sarà versata ai membri dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del personale, funzionari, impiegati o agenti dell'istituto, nè a persone fisiche o giuridiche che abbiano un qualsiasi interesse personale o privato nelle attività dell'Istituto. L'onere dell'eventuale disavanzo sarà assunto dai Governi contraenti nella stessa proporzione di quella utilizzata per il calcolo delle rispettive contribuzioni relative all'esercizio in cui avrà luogo lo scioglimento dello Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo