Convenzione
Art. 7
Controversie
In vigore dal 24 ago 1974
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Controversie
Ogni controversia che possa insorgere fra due o più Governi contraenti circa diritti o doveri riferentisi all'Istituto sarà sottoposta alla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia che, a tal fine, potrà essere adita a domanda di una qualsiasi delle parti.
Prima dello scadere di due mesi dalla data alla quale una delle parti avrà notificato all'altra che esiste, a suo avviso, una controversia, le parti possono decidere, di comune accordo, di non adire la Corte internazionale di giustizia e di sottoporre la controversia a un giudizio arbitrale o di risolverla in altro modo.
Scaduto inutilmente detto termine, ciascuna parte può portare la controversia alla decisione della Corte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-7