Convenzione
Art. 11
Prosecuzione di determinati obblighi
In vigore dal 24 ago 1974
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Prosecuzione di determinati obblighi
Il Governo contraente che recede dalla presente convenzione rimane giuridicamente debitore dell'Istituto per tutte le contribuzioni finanziarie che si era impegnato a versare e che non ha ancora versate e rimane vincolato agli obblighi assunti in base agli della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-11