Convenzione
Art. 15
Norme transitorie
In vigore dal 24 ago 1974
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Norme transitorie
Durante il periodo di applicazione provvisoria previsto all' della presente convenzione, l'assemblea generale può chiedere all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di agire in nome e per conto dell'Istituto - conformemente al regolamento finanziario ed alle norme di applicazione del regolamento finanziario dell'Organizzazione stessa ed alle disposizioni applicabili all'Istituto - e più specialmente di incassare contribuzioni o altre somme di denaro, effettuare pagamenti e acquisti, stipulare contratti e compiere altri atti; l'assemblea generale può, inoltre, adottare ogni altro provvedimento necessario a perseguire gli scopi dell'Istituto durante il periodo di applicazione provvisoria della convenzione.
L'Istituto solleverà l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici da ogni perdita o responsabilità ad essa derivante da atti compiuti in nome e per conto dell'Istituto stesso durante il periodo di applicazione provvisoria o in connessione con tali atti. Se per una qualsiasi ragione l'Istituto non fosse in grado di risarcire l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici com'è detto sopra, i Governi contraenti si assumeranno i relativi oneri proporzionalmente alle loro contribuzioni per l'anno finanziario in cui si sarà verificata la perdita o sarà insorta la responsabilità.
Durante il predetto periodo di applicazione provvisoria, ogni contribuzione versata all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in favore dell'Istituto, in seguito a richiesta dell'assemblea generale, sarà accreditata come contribuzione all'Istituto onde determinare i diritti dei membri in base alla convenzione e allo statuto.
IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questa convenzione.
FATTO a Parigi, addì sei ottobre millenovecentosettantuno, nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, in un unico originale da depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i Governi contraenti e a quelli che aderiranno in seguito.
Per la Repubblica austriaca:
Dr. Carl H. BOBLETER
Per la Repubblica francese:
Francois VALERY
Per la Repubblica federale di Germania:
Hans Carl GRAF VON HARDENBERG
Per la Repubblica italiana:
Francesco CAVALLETTI
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Johan KAUFMANN
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord:
(subject to ratification)
John CHADWICK
Storico versioni
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