Statuto

Art. 4

Carattere non lucrativo

In vigore dal 24 ago 1974
. Carattere non lucrativo L'Istituto e un ente senza capitale sociale e senza fini di lucro, organizzato e gestito esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dal precedente ; nessuna quota dei suoi utili lordi o netti può andare a profitto di una qualsiasi persona fisica o giuridica. Nessun membro del personale, consulente, funzionario, docente, impiegato, agente, membro dell'istituto o altra persona fisica o giuridica può trarre o maturare il diritto di trarre un qualsiasi profitto pecuniario dalle attività svolte dall'Istituto, salvo la ragionevole rimunerazione dei servizi prestati. All'Istituto è fatto esplicito divieto di svolgere opera di propaganda o di compiere atti che tendano in altra guisa ad influire sulla legislazione, nonché di interferire in campagne politiche di qualsiasi genere o di parteciparvi in una qualsiasi maniera.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-4

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Carattere non lucrativo (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo