Art. 15 · Norme transitorie
Convenzione

Art. 15

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Norme transitorie

In vigore dal 24 ago 1974
. Norme transitorie Durante il periodo di applicazione provvisoria previsto all' della presente convenzione, l'assemblea generale può chiedere all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di agire in nome e per conto dell'Istituto - conformemente al regolamento finanziario ed alle norme di applicazione del regolamento finanziario dell'Organizzazione stessa ed alle disposizioni applicabili all'Istituto - e più specialmente di incassare contribuzioni o altre somme di denaro, effettuare pagamenti e acquisti, stipulare contratti e compiere altri atti; l'assemblea generale può, inoltre, adottare ogni altro provvedimento necessario a perseguire gli scopi dell'Istituto durante il periodo di applicazione provvisoria della convenzione. L'Istituto solleverà l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici da ogni perdita o responsabilità ad essa derivante da atti compiuti in nome e per conto dell'Istituto stesso durante il periodo di applicazione provvisoria o in connessione con tali atti. Se per una qualsiasi ragione l'Istituto non fosse in grado di risarcire l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici com'è detto sopra, i Governi contraenti si assumeranno i relativi oneri proporzionalmente alle loro contribuzioni per l'anno finanziario in cui si sarà verificata la perdita o sarà insorta la responsabilità. Durante il predetto periodo di applicazione provvisoria, ogni contribuzione versata all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in favore dell'Istituto, in seguito a richiesta dell'assemblea generale, sarà accreditata come contribuzione all'Istituto onde determinare i diritti dei membri in base alla convenzione e allo statuto. IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questa convenzione. FATTO a Parigi, addì sei ottobre millenovecentosettantuno, nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, in un unico originale da depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i Governi contraenti e a quelli che aderiranno in seguito. Per la Repubblica austriaca: Dr. Carl H. BOBLETER Per la Repubblica francese: Francois VALERY Per la Repubblica federale di Germania: Hans Carl GRAF VON HARDENBERG Per la Repubblica italiana: Francesco CAVALLETTI Per il Regno dei Paesi Bassi: Johan KAUFMANN Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord: (subject to ratification) John CHADWICK
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