Convenzione

Art. 5

Ricostituzione dell'Istituto

In vigore dal 24 ago 1974
. Ricostituzione dell'Istituto Con le modalità previste nell' dello statuto, l'Istituto può essere a qualsiasi momento ricostituito in un ente non governativo, sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. La personalità giuridica dell'Istituto dopo la sua trasformazione sarà riconosciuta dallo Stato sul territorio del quale avrà luogo la ricostituzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-5

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