Statuto

Art. 22

Revisori dei conti

In vigore dal 24 ago 1974
. Revisori dei conti La contabilità dell'Istituto è sottoposta al controllo di un consiglio composto da tre revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili. Uno dei tre posti del consiglio dei revisori dei conti è rinnovato ogni anno. La durata delle funzioni dei primi tre revisori eletti è fissata, mediante votazione, rispettivamente ad un anno, due anni, e tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Revisori dei conti (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo