Statuto
Art. 22
Revisori dei conti
In vigore dal 24 ago 1974
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Revisori dei conti
La contabilità dell'Istituto è sottoposta al controllo di un consiglio composto da tre revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili. Uno dei tre posti del consiglio dei revisori dei conti è rinnovato ogni anno. La durata delle funzioni dei primi tre revisori eletti è fissata, mediante votazione, rispettivamente ad un anno, due anni, e tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-22