Accordo

Art. 7

Riunioni

In vigore dal 24 ago 1974
. Riunioni Il Governo riconosce all'Istituto il diritto di convocare e tenere riunioni nella propria sede e, d'accordo con le competenti autorità italiane, in altri luoghi sul territorio della Repubblica italiana. Il Governo adotterà le misure necessarie ad assicurare che, nel corso di tali riunioni, non sia posto alcun ostacolo alla libertà di parola.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-7

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