Accordo
Art. 4
46 / 56Servizi pubblici
In vigore dal 24 ago 1974
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Servizi pubblici
Le competenti autorità italiane faranno in modo di assicurare che l'Istituto sia fornito dei necessari servizi pubblici.
Ove il gas, l'elettricità, l'acqua o gli altri servizi siano forniti dai competenti servizi pubblici italiani, o da enti da essi controllati, l'Istituto beneficerà di tariffe che non saranno superiori a quelle applicate ad università o ad istituti scientifici situati nella zona di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-4