Convenzione›Parte IV
Art. 28
In vigore dal 5 set 1974
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all';
d) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell';
e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell';
f) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
g) ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
h) ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell';
i) il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell';
j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell';
k) ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell';
l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell' e la data in cui la denuncia avrà efficacia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.
(seguono le firme)
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-28