ConvenzioneParte IV

Art. 27

In vigore dal 5 set 1974
1. La presente convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-27

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