Art. 1
In vigore dal 5 set 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.
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