Convenzione›Parte IV
Art. 25
In vigore dal 5 set 1974
1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell' della presente Convenzione, formulare non più di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II parte della convenzione stessa.
Non sono autorizzate riserve di carattere generale; ogni riserva non potrà vertere che su di una singola disposizione.
Ogni riserva avrà efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte contraente in questione. Tale riserva potrà essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo, al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. Ogni Parte contraente potrà ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata da questi ricevuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-25