Convenzione›Parte III
Art. 20
In vigore dal 5 set 1974
1. Verranno prese le misure del caso perché, ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore.
2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse.
3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente nè l'adozione avvenuta, nè la identità dei genitori naturali.
4. I pubblici registri saranno debitamente conservati e in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona e stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori naturali.
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