ConvenzioneParte II

Art. 15

In vigore dal 5 set 1974
Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minore a fini di adozione.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967. — Testo vigente | Portale Normativo