Convenzione›Parte III
Art. 18
In vigore dal 5 set 1974
Le autorità promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adottare un minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-18