ConvenzioneParte III

Art. 18

In vigore dal 5 set 1974
Le autorità promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adottare un minore.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-18

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