Convenzione›Parte III
Art. 17
In vigore dal 5 set 1974
L'adozione non potrà essere decisa se il minore non sarà stato affidato alle cure degli adottanti per un periodo sufficientemente lungo per permettere all'autorità competente di valutare ragionevolmente i rapporti che si creerebbero tra le parti ove l'adozione fosse decisa.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-17