ConvenzioneParte II

Art. 12

In vigore dal 5 set 1974
1. Il numero di minori che lo stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla legge. 2. La legge non potrà impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo. 3. Non potrà essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-12

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