Convenzione›Parte II
Art. 9
In vigore dal 5 set 1974
1. L'autorità competente non deciderà un'adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:
a) la personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonché la sua attitudine ad allevare il minore;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore, l'altro coniuge non si associa alla richiesta;
d) la reciproca compatibilità tra il minore e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato all'adottante;
e) la personalità e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;
f) i sentimenti del minore circa l'adozione proposta;
g) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minore.
3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un'autorità giudiziaria o amministrativa.
Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.
Storico versioni
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