Convenzione›Parte II
Art. 7
In vigore dal 5 set 1974
1. Un minore può essere adottato solo allorchè l'adottante ha raggiunto l'età minima prescritta a tale scopo, età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni, nè superiore ai 35.
2. Tuttavia, la legge può prevedere la possibilità di derogare al requisito dell'età minima:
a) se l'adottante è il padre o la madre del minore, o
b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-7