ConvenzioneParte I

Art. 2

In vigore dal 5 set 1974
Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III parte della presente convenzione e se essa vi dà esecuzione o se, dopo avervi dato esecuzione, essa cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà darne notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-2

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