Convenzione›Parte I
Art. 1
In vigore dal 5 set 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORI
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente convenzione,
Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra gli Stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso sociale;
Considerato che, nonostante l'istituto dell'adozione dei minori esista nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, esistono tuttavia in detti paesi divergenze sui principi che dovrebbero regolare l'adozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici dell'adozione;
Considerato che l'accettazione di principi e di pratiche comuni in materia di adozione dei minori contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minori adottati.
Hanno convenuto quanto segue:
Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II parte della presente convenzione notificando nel contempo al Segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate a tale scopo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-1